Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza.
Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:
• persone
• edifici pubblici
• edifici privati
• impianti industriali
• servizi essenziali
• attività produttive
• opere di interesse culturale
• infrastrutture pubbliche
• agricoltura e zootecnia
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell’Ufficio Tecnico della Provincia o del Genio Civile regionale e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.
E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di agibilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA
· Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti coinvolte nelle operazioni di censimento danni.
· Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi in materia di sicurezza di edifici, siti e situazioni precarie del territorio.
· Predisposizione ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità (art.54 D.Lgs.n.267/2000).
Enti coinvolti
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO)
- OPERE PUBBLICHE
- BENI CULTURALI
- INFRASTRUTTURE
- PRIVATI