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Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Tipo di strutture e norme tecniche
In tutti i comuni della Repubblica
le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione
del consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere
emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Le norme tecniche di cui al comma precedente
potranno essere successivamente aggiornate o modificate con la medesima
procedura ogni qualvolta occorra.
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
-
criteri generali tecnico-costruttivi
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura
e per il loro consolidamento;
-
carichi e sovraccarichi e loro
combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive
e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni;
-
indagini sui terreni e sulle rocce,
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali
e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
-
criteri generali e precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali,
quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate
in genere, acquedotti, fognature;
-
protezione delle costruzioni dagli
incendi.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi
diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato
normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali,
per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità
di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso consiglio.
Art. 2
Abitati da consolidare
In tutti i territori comunali o loro
parti, nei quali sian intervenuti od intervengano lo Stato o la regione
per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9-7-1908,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e
nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio
tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza
riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque
dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei
lavori.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda
di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente
della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche,
che decidono con provvedimento definitivo.
Titolo II
NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Capo I
Nuove costruzioni
Art. 3
Opere disciplinate e gradi di sismicità
Tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente
art. 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi
decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro
per l'interno, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si avvarrà anche della collaborazione del consiglio nazionale delle
ricerche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione
al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici
emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il consiglio
superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di
comprovate motivazioni tecniche, si provvede:
-
all'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge
e delle disposizioni precedentemente emanate;
-
ad attribuire alle zone sismiche
valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per
la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche; c) all'eventuale necessario aggiornamento
successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità.
I decreti di cui alle lettere a) e
b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4
Contenuto delle norme tecniche
Le norme tecniche di cui al precedente
art. 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli
successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:
-
l'altezza massima degli edifici
in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della
zona ed alle larghezze stradali;
-
le distanze minime consentite
tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
-
le azioni sismiche orizzontali
e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi
delle costruzioni e delle loro giunzioni;
-
il dimensionamento e la verifica
delle diverse parti delle costruzioni;
-
le tipologie costruttive per le
fondazioni e le parti in elevazione.
Le caratteristiche generali e le proprietà
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti
il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal
manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e
della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti
devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
stabilità dei pendii medesimi.
Le norme tecniche di cui al primo comma potranno
stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e
della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Art. 5
Sistemi costruttivi
Gli edifici possono essere costruiti
con:
-
struttura intelaiata in cemento
armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
-
struttura a pannelli portanti;
-
struttura in muratura;
-
struttura in legname.
Art. 6
Edifici in muratura
S'intendono per costruzioni in muratura
quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.
Esse devono presentare adeguate caratteristiche
di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente
art. 3.
Art. 7
Edifici con struttura a pannelli portanti
S'intendono per strutture a pannelli
portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro,
resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
in opera. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate
in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso,
presentare giunzioni eseguite in opera con malta cementizia o calcestruzzo
, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli
stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate
in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo
due direzioni distinte.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli
deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche
di cui all'art. 9. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi
elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche
in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici,
su conforme parere dello stesso consiglio.
Art. 8
Edifici con strutture intelaiate
S'intendono per strutture intelaiate
quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
-
strutture reticolate in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso;
-
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo
armato normale o precompresso.
Gli elementi irrigidenti devono essere
opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo
che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi.
Il complesso resistente deve essere proporzionato
in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche
di cui all'art. 3.
Le murature di tamponamento delle strutture
intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura
stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al
precedente art. 3.
Art. 9
Azioni sismiche
L'edificio deve essere progettato
e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali
e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente
alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche
di cui al precedente art. 3:
-
AZIONI VERTICALI
Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per
le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti
di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica
o sperimentale.
-
AZIONI ORIZZONTALI
Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione
di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzioni ortogonali.
-
MOMENTI TORCENTI
Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto
alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso
non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
-
MOMENTI RIBALTANTI
Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali
devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui al precedente art. 3.
Art. 10
Verifica delle strutture
L'analisi delle sollecitazioni dovute
alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo
conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.
Si devono verificare detti elementi resistenti
per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre
azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione
dell'azione del vento.
Art. 11
Verifica delle fondazioni
I calcoli di stabilità del complesso
terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche
orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle
norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 12
Deroghe
Possono essere concesse deroghe all'osservanza
delle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dal Ministero per i
lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del
consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza
di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
Tali deroghe devono essere previste nei piani
particolareggiati.
Art. 13
Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del Genio Civile
sugli strumenti urbanistici
Tutti i comuni nei quali sono applicabili
le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al
precedente art. 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza
statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici
generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché
sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione,
e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Le sezioni a competenza statale degli uffici
del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'amministrazione comunale.
Capo II
Riparazioni e sopraelevazioni
Art. 14 - Sopraelevazioni
È consentita, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano
negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in
cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti,
purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente
legge.
Art. 15
Riparazioni
Le riparazioni degli edifici debbono
tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche
di cui ai precedenti articoli.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche
di cui al precedente art. 3.
Art. 16
Edifici di speciale importanza artistica
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro
di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici
o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.
Capo III
Vigilanza sulle costruzioni
Art. 17
Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
Nelle zone sismiche di cui all'art.
3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni
e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a
mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della
regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto,
in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica,
dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione
che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri
adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i
calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazione, in quanto necessari.
L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti
commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione
è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 - Autorizzazioni per l'inizio dei lavori
Fermo restando l'obbligo della licenza
di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate
nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono
iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio
tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione
di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito
dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda
di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale
o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento
definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
Art. 19
Registro delle denunzie dei lavori
In ogni comune deve essere tenuto
un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art. 17.
Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti
indicati nel successivo art. 29.
Titolo III
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
Art. 20
Sanzioni penali
Chiunque violi le prescrizioni contenute
nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli artt.
1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.
Art. 21
Accertamento delle violazioni
I funzionari, gli ufficiali ed agenti
indicati nel successivo art. 29, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio
civile secondo le competenze vigenti.
L'ingegnere capo di detto ufficio, previ,
occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il
processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
Art. 22
Sospensioni dei lavori
L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente,
ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale,
al proprietario, nonché all' appaltatore o direttore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto è comunicata al
sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo
dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti
sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene
irrevocabile.
Art. 23
Procedimento
Se nel corso del procedimento penale
il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina
uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento
l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un
funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna
il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite
in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali
di cui agli artt. 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie
per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo
termine.
Art. 24
Esecuzione d'ufficio
Qualora il condannato non ottemperi
all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati
con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico
della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti
provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.
Art. 25
Competenza del Presidente della Giunta Regionale
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi
causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento
definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione
delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme
della presente legge e delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3
ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme
stesse.
In caso di inadempienza si applica il disposto
dell'articolo precedente.
Art. 26
Comunicazione del provvedimento all'Ufficio Tecnico della Regione o
al Genio Civile
Copia della sentenza irrevocabile
o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni
deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico
della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti
entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
o il decreto è diventato esecutivo.
Art. 27
Modalità per la esecuzione di ufficio
Per gli adempimenti di cui al precedente
art. 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo
per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione
alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo
dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi
fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo
le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.
La riscossione delle somme dai contravventori,
per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore,
è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con
la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette. Il versamento
delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del
bilancio dell'entrata.
Art. 28
Utilizzazione di edifici
Il rilascio da parte dei prefetti
della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle
licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione
o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti
la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.
Art. 29
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Nelle località di cui all'art. 2 della
presente legge e in quelle sismiche di cui all'art. 3 gli ufficiali
di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero
dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
sia in possesso dell' autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico
della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli artt. 2
e 18.
I funzionari di detto ufficio debbono altresì
accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano
in conformità delle presenti norme.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi
nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Non sono tenuti al rispetto delle
presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti
coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore
del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata
entro due anni dalla data del provvedimento stesso.
Il presidente della giunta regionale può per
edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di
ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.
Qualora però la costruzione non fosse conforme
alle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dovrà arrestarsi la
costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme. Ove tuttavia
detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione
fino al completamento del piano in corso di costruzione.
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore
del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione
dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio
del genio civile, secondo le competenze vigenti.
L'ufficio di cui al comma precedente entro
trenta giorni dalla recezione della denunzia, accertato lo stato dei
lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al
denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente,
la massima quota che l'edificio può raggiungere.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti
nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.
Art. 31
Provvedimenti sostitutivi del Prefetto
Quando concorrano ragioni di particolare
gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste
dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito
dall'art. 378 della legge 20-3-1865, n. 2248, sui lavori pubblici.
In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore
per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.
Art. 32
Costruzioni in corso e progetti già approvati
Le norme tecniche di cui agli artt.
1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi
decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche
di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge
25-111962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle
costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata
in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente art.
30.
Art. 33
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
L'inosservanza delle norme della presente
legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio
dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal
beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto
alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23.
Art. 34
Le disposizioni contenute nel capo
terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che,
ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare.
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